Marsciano: prorogate alcune misure restrittive fino al 21 marzo

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Marsciano: prorogate alcune misure restrittive fino al 21 marzo. A seguito della nuova ordinanza, il coprifuoco torna ad essere dalle ore 22.00 alle ore 05.00 e non più anticipato alle 21.00

   

Il Comune di Marsciano, con una nuova ordinanza sindacale, la n. 51 del 12 marzo 2021, ha prorogato a domenica 21 marzo alcune delle misure di prevenzione adottate a livello comunale per contrastare questa fase dell’emergenza sanitaria.

La principale novità riguarda il coprifuoco che da oggi, venerdì 12 marzo, torna ad essere dalle 22.00 alle 05.00 e non più quindi anticipato alle 21.00.

L’ordinanza va ad aggiungersi alle prescrizioni attualmente vigenti, per l’emergenza epidemiologica in corso, di carattere nazionale (Dpcm 02/03/21), regionale (ordinanza 22 del 5/3/21) e comunale tutt’ora vigenti, fermo restando che eventuali provvedimenti ulteriormente restrittivi a carattere nazionale o regionale, che dovessero essere assunti posteriormente all’emissione della presente ordinanza, dovranno ritenersi pienamente vincolanti per tutta la popolazione.

Queste le misure specifiche contenute nell’ordinanza in vigore dal 12 al 21 marzo 2021:

  • è consentita per una sola persona (con l’eccezione dal computo dei minori di anni 14 e di soggetti non autosufficienti) la possibilità per una sola volta al giorno nella fascia orario 05.00/22.00 di recarsi presso altrui abitazioni di parenti e/o amici e/o conoscenti;
  • le cerimonie civili afferenti i matrimoni sono consentite esclusivamente con la presenza, oltre all’officiante, degli sposi e dei testimoni;
  • divieto di distribuzione di alimenti e bevande mediante sistemi automatici (distributori automatici) per l’intera giornata (dalle 00:00 alle 24:00) comprese anche le apparecchiature collocate all’interno di esercizi di diversa tipologia che rimangono comunque aperti con le limitazioni vigenti;
  • obbligo di attenersi, per l’acquisto di prodotti alimentari, al massimo ad una spesa al giorno e ad una persona per nucleo familiare;
  • divieto di consumazione di alimenti e bevande all’aperto nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, per l’intera giornata (dalle 00:00 alle 24:00) in particolar modo nei parchi e aree verdi attrezzate;
  • obbligo per i punti vendita alimentari del territorio ricadenti nella tipologia della piccola e media distribuzione (supermercati e discount), analogamente a quelli già interessati dall’ordinanza della Regione Umbria n°65 del 19/10/2020, di attuare rigide misure di contingentamento degli ingressi in funzione delle superfici interne di vendita (capienza da calcolare in base ai protocolli contenuti nelle linee guida per il settore), mediante apposito personale a questo preposto, assicurando la corretta gestione dei flussi in entrata e in uscita preferibilmente – ove possibile – con percorsi separati e verificando che l’utenza indossi correttamente l’obbligatoria mascherina (sia all’ingresso che durante la permanenza nei locali) e che proceda alla obbligatoria sanificazione delle mani tramite gli appositi detergenti che dovranno essere collocati agli ingressi dei punti vendita. Si obbligano, infine, i gestori o titolari delle attività suddette a provvedere sistematicamente e puntualmente alla periodica igienizzazione e sanificazione dei carrelli per la spesa.  L’accertato mancato rispetto della presente disposizione comporterà la sospensione dell’attività per giorni 5 (cinque) fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni per altre violazioni delle norme vigenti;
  • divieto di accesso e utilizzo dei campi sportivi di proprietà comunale (anche se gestiti da terzi) sia nel capoluogo che nelle frazioni; si ricorda che rimangono in essere i divieti inerenti l’assembramento e l’attività sportiva di gruppo;
  • obbligo per i proprietari e/o gestori di bar, pasticcerie, ristoranti o qualunque altro esercizio di somministrazione di cibi e bevande, di rimuovere permanentemente qualunque arredo (in particolar modo sedie e tavoli) posti sia all’interno che all’esterno dei suddetti esercizi.

Il Comune ricorda che l’inosservanza di tali provvedimenti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a 1.000,00 e la notizia di reato all’Autorità giudiziaria per violazione dell’articolo 650 del Codice di procedura penale.