Lo ha stabilito la Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle politiche della casa Enrico Melasecche
L’assegnazione delle risorse previste per l’anno 2021 per il sostegno economico a favore degli inquilini “morosi incolpevoli” sarà effettuata, oltre che ai Comuni ad alta tensione abitativa, anche a quei Comuni che nel corso del 2020 hanno registrato un fabbisogno di contributi sugli affitti superiore alle risorse assegnate per tale finalità. Lo ha stabilito la Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle politiche della casa Enrico Melasecche. “La Giunta – ha affermato l’assessore – ha preso atto dello stanziamento in favore della Regione Umbria di 727.539,36, euro in seguito alla ripartizione tra le Regioni il Fondo inquilini “morosi incolpevoli” prevista nel Decreto interministeriale Infrastrutture-Economia del 30 luglio 2021, che tiene conto della particolare situazione economica che si sta attraversando a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid.
“Abbiamo deciso di ripartire questo Fondo – ha spiegato l’assessore – a favore dei Comuni ad alta tensione abitativa nonché dei Comuni che nel corso del 2020 hanno registrato un fabbisogno di contributi sugli affitti superiore alle risorse assegnate per tale finalità e sulla base della popolazione residente nei predetti Comuni (dati ufficiali ISTAT aggiornati al 01.01.2021); i fondi assegnati nella presente annualità. I contributi non sono cumulabili con il cosiddetto “reddito di cittadinanza”. In questo caso i Comuni, successivamente all’erogazione dei contributi, comunicano all’INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione con la quota destinata all’affitto a valere sul reddito medesimo e possono essere utilizzati per l’eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti”.
Il Fondo è destinato ai nuclei familiari morosi “incolpevoli”, ovvero a coloro che sono locatari di immobili di proprietà privata e che, successivamente alla stipula del contratto di locazione, si sono trovati in una condizione di impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo, a causa della perdita o di una consistente riduzione della capacità reddituale dovuta a: licenziamento, escluso quello per giustificato motivo soggettivo e per dimissioni volontarie; accordi sindacali o aziendali con consistente riduzione dell’orario di lavoro cassa integrazione ordinaria o straordinaria; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; collocazione in stato di mobilità; cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da causa di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o invalidità di uno dei componenti il nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche o assistenziali ed infine decesso o trasferimento per separazione legale del componente il nucleo familiare unico percettore di reddito.