Il Tar dell’Umbria dà ragione al Comune di Bettona

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“Ancora una volta il Comune di Bettona esce rafforzato nel suo comportamento di trasparenza e di correttezza per quanto concerne gli atti che emette. La sentenza conferma le decisioni prese dagli uffici relativi riguardo la vicenda in oggetto. Ancora una volta, quindi, il Comune non è stato condannato ribadendo che lavora in base ai principi di competenza, trasparenza e legalità”.

È quanto affermato da Stefano Frascarelli, sindaco di Bettona, in merito alle sentenze emesse dal Tar dell’Umbria nei giorni scorsi, le numero 400 e 427. Il responsabile dell’area tecnica del Comune, Mario Papalia, spiega di cosa si tratta:

“È un contenzioso riguardante la realizzazione di un corpo di fabbrica ed altri accessori nel centro storico di Bettona, in sopraelevazione a locali seminterrati ed in aderenza al piano terra del Palazzo Biancalana che, nel 2008, è stato dichiarato di interesse monumentale. Il corpo di fabbrica fu realizzato nei primi anni 50 in assenza di titolo abilitativo: il condono edilizio rilasciato nel 1989 è stato annullato in autotutela con ordinanza n.16/2007. Tutti i relativi provvedimenti del Comune di Bettona sono stati ritenuti legittimi con sentenze del Tar dell’Umbria e dal Consiglio di Stato. In conseguenza di queste il Comune di Bettona ha emesso le ulteriori ordinanze n. 24 e 30 del 2015 di ripristino dello stato dei luoghi, impugnate dagli interessati. Con la sentenza n. 400/2015 il Tar dell’Umbria, sulla base delle perizie tecniche prodotte, ha negato la “fattibilità pratica” della demolizione del corpo di fabbrica principale disposta con l’ordinanza n. 30, per il quale si dovrebbe ora aprire il procedimento per la determinazione della sanzione pecuniaria sostitutiva. La sentenza n. 427/2015 ha in sostanza riprodotto i motivi della n. 400 con qualche variante. Per alcune opere difformi ha previsto, infatti, un’integrazione istruttoria per stabilire, con la locale Soprintendenza, se la demolizione sia di pregiudizio all’edificio tutelato e, in conseguenza, se in sostituzione si debba applicare la sanzione pecuniaria. Per un accesso carrabile ha stabilito la rimozione. Si sottolinea che nella fase di emissione delle ordinanze n. 24 e 30 impugnate, il Comune di Bettona è stato oggetto di diffide e denunce penali che le sentenze del Tar n. 400 e 427 del 2015 hanno completamente sconfessato”.