Ordine degli psicologi dell’Umbria: “Sui vaccini rispetto delle posizioni ma no a falsità e strumentalizzazioni”

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Ordine degli psicologi dell’Umbria: “Sui vaccini rispetto delle posizioni ma no a falsità e strumentalizzazioni”. L’Ordine non entra nel merito delle posizioni personali in tema di vaccinazioni ma ritiene che le posizioni dei contrari a vaccinarsi non debbano giustificarsi con temi ed argomenti che, oltre a non rispondere a verità, possono offendere l’immagine della professione e la dignità degli utenti

   

Abbiamo letto che anche in Umbria, come in altre regioni, ci sarà un ricorso al TAR da parte di un gruppo di Iscritti al nostro Ordine (che in Umbria conta oltre 1200 Iscritti) contro le disposizioni della legge 76/2021, che prevedono l’obbligo di vaccinazione per gli iscritti agli Ordini delle professioni sanitarie.

Va innanzitutto precisato che per “professione sanitaria” si intende una professione la cui attività è legata alla tutela della salute, a prescindere dal contesto ove l’attività si svolge. Non va fatta confusione quindi tra il termine “sanitario” e il “Servizio Sanitario Nazionale”, che è solo uno dei contesti dove operano i professionisti della salute. Dire quindi che gli Psicologi e gli Psicoterapeuti “non sono sanitari in senso stretto” è una affermazione priva di senso, perché non corrisponde né alla legge (che ricomprende la professione psicologica tra quelle per la salute a tutti gli effetti) né alla realtà scientifica, che ha da tempo reso evidente l’importanza degli aspetti psicologici per la salute umana.

Una affermazione che può inoltre essere lesiva della dignità e dell’immagine della professione (non a caso, incredibilmente, si richiamano le affermazioni dei “giovani Psicologi salta fila”) ma, ancora di più, di tutte le persone che si rivolgono alla professione. Sembra infatti sfuggire che il fine della norma non è la protezione dei professionisti ma dei loro utenti, e gli utenti degli psicologi meritano la stessa tutela di quelli che si rivolgono ai medici, ai biologi, ai logopedisti o ai fisioterapisti, solo per fare degli esempi. Ed infatti la norma non prevede per chi non si vaccina volontariamente la sospensione dall’esercizio della professione (altra imprecisione) ma solo da quelle attività che comportano contatti in presenza con l’utenza. In ogni caso la legge 71/2021 assegna agli Ordini solo oneri comunicativi di provvedimenti assunti dalle aziende sanitarie, essendo gli accertamenti e le eventuali sospensioni di competenza di quest’ultime, ovvero dei principali soggetti che gestiscono la vaccinazione.