La Regione ha adottato il disegno di legge sull’editoria

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La Regione ha adottato il disegno di legge sull’editoria. Il Vice Presidente dell’ente, Paparelli: “Molto atteso ed importante per dare sostegno alle imprese dell’informazione umbra”

   

La Giunta regionale, nella sua ultima seduta, ha adottato il disegno di legge che disciplina le norme in materia di sostegno alle imprese che operano nell’ambito dell’informazione locale. Ne ha dato notizia il vicepresidente della Regione Umbria, Fabio Paparelli, promotore del disegno di legge, che è stato anche incaricato di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

“Con l’approvazione di questo disegno di legge – ha affermato Paparelli –  si conclude un iter iniziato a fine 2016, che ha visto coinvolti e partecipi tutti gli attori del mondo dell’informazione regionale con l’obiettivo comune di dotare il sistema dei media locali di uno strumento utile a favorire la buona informazione anche attraverso un sostegno alla buona occupazione. La Regione Umbria – ha sottolineato Paparelli – considera infatti il ruolo dell’informazione un bene di assoluto interesse pubblico, tanto che, proprio lo stesso Statuto regionale, prevede che si favorisca il pluralismo dei mezzi di informazione e di comunicazione. La profonda crisi del settore, evidenziata negli ultimi anni dalle istituzioni pubbliche regionali oltre che più volte denunciata dall’Associazione stampa umbra e dell’Ordine dei Giornalisti, ha prodotto una grave ricaduta sul piano dell’occupazione, aggravata dalla scarsità di risorse finanziarie e dalla contrazione dei fondi nazionali per l’editoria, finendo per condizionare fortemente anche la qualità complessiva dell’offerta informativa. Ecco perché – ha spiegato Paparelli – questo disegno di legge è molto atteso, e, pur coscienti che da solo non potrà risolvere strutturalmente le problematiche del settore, punta a valorizzare l’informazione verso i cittadini, con particolare attenzione alle imprese di informazione locale, nella loro attuale e nuova strutturazione e alle professionalità che sono impiegate nel settore, di cui si evidenzia il rispetto della disciplina in materia di regolarità del contratto di lavoro giornalistico, della regolarità contributiva, del riconoscimento della normativa sull’equo compenso per la figura dei collaboratori”.

“La proposta di provvedimento di legge – ha proseguito Paparelli – si intende caratterizzare come una normativa quadro, che individua ambiti di sostegno materiale e immateriale destinati alle imprese di informazione locale, di incentivazione al mantenimento e all’ingresso di nuovo capitale umano, oltre al rafforzamento di quello delle imprese anche per il tramite della leva fiscale regionale. Vuole altresì connotarsi come un quadro normativo flessibile, proiettato sulle esigenze di un progressivo aggiornamento del settore che si caratterizza per la costante innovazione tecnologica, dalla digitalizzazione e dalla multimedialità. La proposta normativa, che ora trasmetteremo per il dibattito e l’approvazione all’Assemblea Legislativa dell’Umbria – ha concluso il vicepresidente Paparelli – punterà a privilegiare anche i sistemi di collaborazione tra i media locali e alla modernizzazione del sistema informativo regionale oltre che a stimolare iniziative di autoproduzione, progetti editoriali e iniziative di autoimpiego dei giovani professionisti, fino al sostegno dell’occupazione”.

La Giunta regionale con il programma annuale determinerà, oltre alla tipologia di interventi da finanziare, anche le modalità e i termini di individuazione e utilizzo delle risorse.

LA SCHEDA

La proposta di legge è composta da 11 articoli:

L’art. 1 denominato “Oggetto e finalità” afferma il ruolo che la Regione intende svolgere nella promozione dell’informazione per favorire la partecipazione democratica dei cittadini, sostenendo la presenza e lo sviluppo di imprese dei mass media locali, mediante la tutela del lavoro e della professionalità degli occupati nelle imprese dell’informazione, rispettando la disciplina contrattuale del settore e della normativa di equa retribuzione del lavoro giornalistico. La Regione promuove con la presente legge la più ampia informazione sull’attività istituzionale e sul proprio operato anche al fine di favorire la partecipazione democratica dei cittadini mediante iniziative di comunicazione direttamente gestite dalla Regione stessa, dagli enti locali o dagli organi di informazione operanti nel territorio regionale.

L’art. 2 denominato” Ambito di applicazione”, prevede quali sono i soggetti imprenditoriali con sede legale e operativa nel territorio della Regione sottoposti alla presente disciplina di legge e i relativi ambiti di attività. Nell’elencazione vengono ricompresi oltre alle emittenze televisive, radiofoniche, della carta stampata, quotidiana e periodica, anche nella forma online, le agenzie di stampa quotidiana, anche gli uffici stampa.

La norma di cui all’art. 3 denominata “Misura di sostegno” prevede le misure di sostegno alle imprese al fine di favorirne la presenza e il loro sviluppo. La Giunta regionale programma annualmente gli interventi da finanziare attraverso l’approvazione di un apposito programma sentita la commissione consiliare competente.

La norma di cui all’art. 4 denominata “Tipologie degli interventi”, prevede una pluralità di interventi qualificati e mirati, volti a sostenere il settore dell’informazione dei mass media locale. Gli ambiti si qualificano per rispondere alle sfide che presenta l’innovazione tecnologica e le nuove modalità operative, utilizzando “piattaforme distributive”, privilegiando un regime di collaborazione tra tutti i soggetti del sistema giornalistico e radiotelevisivo e di modernizzazione del sistema regionale di produzione e distribuzione e vendita della stampa locale, quotidiana e periodica. Si intende stimolare iniziative di autoproduzione, progetti editoriali e iniziative di autoimpiego dei giovani professionisti, fino al sostegno dell’occupazione.

La norma dell’art. 5 denominata “Requisiti per accedere al finanziamento degli interventi” introduce in forma di dettaglio i requisiti che la singole imprese di settore devono possedere, qualora accedono ai benefici finanziari previsti dalla legge. E’ rimessa alla ulteriore definizione, disposta con deliberazione della Giunta regionale, la quantificazione delle redazioni giornalistiche delle emittenze radiofoniche via etere, di quelle per la stampa quotidiana, e di quelle della stampa periodica; di quelle delle agenzie di stampa quotidiana e per gli uffici stampa.

Al riguardo l’art. 6 denominato “Comitato regionale per la verifica e il monitoraggio” prevede l’istituzione un Comitato permanente presso l’Assessorato regionale competente in materia di Attività produttive e lavoro i cui componenti, rappresentanti delle categorie professionali dell’informazione, unitamente a quelli dell’Associazione dei Comuni d’Italia del CO.RE.COM, che avrà il compito di monitorare l’attuazione della legge e gli interventi programmatici annuali previsti della legge stessa. La norma prevede che i componenti intervengono alle sedute del Comitato in forma gratuita.

Al riguardo l’art. 7 denominato “Forme di collaborazione per l’informazione istituzionale”, contiene la previsione finalizzata a promuovere i servizi di informazione forniti da parte dei soggetti dell’ambito pubblico regionale, quelli del sistema sanitario regionale, le agenzie, enti e società controllate dalla regione affinché individuino uffici stampa all’interno di ogni singolo ente o a beneficio di più enti. Tale previsione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

La norma dell’art. 8 “Controllo e revoca dei finanziamenti”, prevede una procedura di controlli, attribuita alla Giunta regionale, disciplinata da protocolli d’intesa con l’organo qualificato, qual è il Co.Re.Com., che potrà avere esiti di una verifica sostanziale circa il mancato rispetto dei requisiti fissati dalla normativa regionale.

La norma dell’art. 9 denominato “Aiuti di stato”, prevede che i contributi di cui alla presente legge sono sottoposti al rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

La norma dell’art. 10 “Clausola valutativa”, attribuisce alla Giunta regionale di rendere conto alla commissione competente dell’Assemblea legislativa, con cadenza annuale del processo di attuazione degli interventi finanziari che ha adottato; con cadenza triennale quest’ultimo Organo, coinvolgendo il Co.Re.Com e le associazioni della stampa umbre, provvederà a redigere un analitico rapporto sullo stato delle imprese di informazione umbre.

L’art. 11 ” Norma finanziaria “ prevede che il Programma annuale individuerà gli interventi previsti unitamente alle relative risorse finanziarie derivanti dall’attuazione delle specifiche misure previste dei programmi operativi regionali e con altre risorse nazionali o comunitarie.