Gubbio: Stirati ‘ordina’ la quarantena

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Gubbio: Stirati ‘ordina’ la quarantena. Mano pesante del Sindaco ai responsabili degli assembramenti in occasione del 15 maggio

   

Dopo i fatti di Gubbio relativi agli assembramenti in occasione del 15 maggio, il Sindaco Filippo Maria Stirati ha optato per il pugno duro, ordinando la ‘quarantena’ per tutti quei soggetti che saranno identificati dalle forze dell’ordine e che per l’occasione non hanno rispetto le misure di contenimento sanitario.

Di seguito, riportiamo la nota del Sindaco Stirati relativa ai fatti del 15 maggio scorso.

Premesso che nel periodo delle celebrazioni dell’ “Omaggio a Sant’Ubaldo”, in particolare nella giornata del 15 Maggio 2020, sono stati segnalati dalla Polizia Municipale e dalle altre Forze dell’Ordine presenti sul territorio, comportamenti difformi al DPCM 26 Aprile 2020;

Rilevato che quanto accaduto è stato accertato, appunto, dalla Polizia Municipale e dalle altre Forze dell’Ordine che stanno identificando i trasgressori e comunicando all’Amministrazione Comunale i nominativi degli stessi per l’assunzione di tutte le misure di competenza ritenute necessarie ed opportune;

Considerato che le condotte accertate possono rappresentare potenziale motivo e veicolo di contagio qualora uno dei trasgressori risultasse POSITIVO (con o anche senza sintomi) al COVID-19 con le ovvie conseguenze in termini di possibile propagazione del contagio sulla popolazione;

Visto l’art. 32 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020 , n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’art. 3, comma 1;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 44 del 22 febbraio 2020;

Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo della pandemia;

Vista l’ordinanza della Presidente della Giunta Regionale Umbria 26 febbraio 2020, n. 1;

Visto il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –Serie Generale n.79 del 25-03-2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 Aprile 2020, recante “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 108 del 27.04.2020;

Vista la Legge Regionale 09 aprile 2015, n. 11, “ Testo unico in materia di sanità e servizi sociali”;

Visto l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 , n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e

urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “ nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Considerato:

– che nel nostro territorio gran parte dei casi risultati positivi al coronavirus ha avuto una manifestazione asintomatica o paucisintomatica del virus;

– che ad oggi, nonostante i controlli effettuati, non si conosce lo stato reale della diffusione della pandemia nella nostra comunità, in particolare la condizione di immunizzazione dei singoli individui nei confronti del virus;

– che è opportuno attuare le più idonee ed efficaci strategie per una equilibrata e razionale gestione, finalizzata al contenimento del rischio di contagio, tenendo conto non solo degli aspetti strettamente medici ed epidemiologici, ma anche prospettando le soluzioni ritenute necessarie ed opportune secondo il prudente apprezzamento di chi, come il Sindaco, è a tutti gli effetti responsabile del bene della Salute dei cittadini del proprio territorio;

– che a fronte della attuale situazione di assenza di esperienza consolidata in relazione al COVID– 19, si impone, in virtù del principio generale di precauzione di derivazione comunitaria, una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica prima e a prescindere dal fatto che il rischio sfoci in un concreto pericolo;

Valutata l’indifferibilità e necessità di procedere con incisive azioni volte, possibilmente, ad eliminare ogni evenienza e possibilità di ulteriore propagazione del contagio da COVID-19, anche alla luce, dopo oltre 15 giorni, di un nuovo caso di positività al Covid – 19 di un cittadino eugubino;

Tanto premesso:

ORDINA

  1. a scopo precauzionale, la sorveglianza sanitaria e l’isolamento domiciliare, cd. “quarantena”, per il periodo ritenuto necessario dalla USL Umbria n. 1, nei confronti delle persone che non hanno rispettato le misure di contenimento del diffondersi del virus Covid-19 di cui al DPCM 26 Aprile 2020;
  2. alla USL Umbria 1 – Dipartimento di Igiene e Prevenzione di Gubbio, di attivare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento domiciliare, cd. “quarantena”, e/o tutte le misure ritenute necessarie dal Dipartimento medesimo, nei confronti delle persone i cui nominativi verranno tempestivamente comunicati alla luce della progressiva acquisizione delle segnalazioni da parte della Polizia Municipale e delle altre Forze dell’Ordine a seguito dei controlli effettuati sull’intero territorio comunale;

INVITA

la Polizia Municipale e le altre Forze dell’Ordine operanti nel territorio a trasmettere con la massima sollecitudine le generalità delle persone che, a seguito dei controlli effettuati nell’intero territorio comunale, non hanno rispettato le misure di contenimento del diffondersi del virus Covid-19 di cui al DPCM 26 Aprile 2020.

INVITA INOLTRE tutti i cittadini che, indipendentemente dalla loro volontà e pur in assenza di una conclamata violazione delle disposizioni normative di cui al DPCM 26 Aprile 2020, si fossero trovati in anomale situazioni comunque rischiose per un potenziale contagio, a contattare la Ausl Umbria 1 al numero verde 800636363 per i controlli, di carattere esclusivamente sanitario, finalizzati ad impedire una recrudescenza della pandemia.

AVVERTE

che l’inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, e’ punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, ovvero con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000;