Gestore unico rifiuti sub ambito n.1: c’è la sentenza del Consiglio di Stato

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Gestore unico rifiuti sub ambito n.1: c’è la sentenza del Consiglio di Stato. Nella gara per l’individuazione del gestore, decretata la sostanziale correttezza delle attività svolte dall’appaltante Auri

   

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 39 del 4/1/2021, ha stabilito che la gara per l’individuazione del gestore unico dei rifiuti per il Sub Ambito n. 1 può giungere alla sua naturale conclusione con l’affidamento all’operatore economico che risulterà vincitore all’esito della rinnovazione della sola fase di procedura relativa alla verifica delle dichiarazioni che tutti e tre i concorrenti avevano omesso di effettuare in sede di gara. Questo, sostanzialmente, è quanto statuito dal Supremo Consesso, in riforma della sentenza del Tar Umbria n. 518 del 21/10/2019, che aveva di fatto annullato l’intera procedura escludendo tutti e tre i raggruppamenti offerenti.

“La sentenza – spiegano dall’Autorità umbra rifiuti e idrico, soggetto appaltante – trae origine da un recente indirizzo giurisprudenziale (Adunanza Plenaria del Consiglio Stato n. 16/2020) che ha fornito la corretta chiave di lettura per affrontare i casi nei quali gli operatori economici che partecipano alle gare omettano in corso di procedura di segnalare situazioni che potrebbero inficiare la moralità professionale degli stessi, rimettendo la decisione alla stazione appaltane. In tale contesto va interpreta la sentenza del Consiglio di Stato pubblicata il 4/1/2021, cioè nel senso che la procedura di gara viene di fatto riattivata per consentire alla stazione appaltante di verificare, in contradditorio con le ditte partecipanti, le dichiarazioni omesse e se tali dichiarazioni possono portare ad un eventuale censura in ordine alla moralità professionale delle stesse. La sentenza affronta poi i numerosi rilievi che i concorrenti avevano mosso alla Stazione Appaltante in relazione alla procedura e per tutti quanti il Consiglio di Stato ha decretato la sostanziale correttezza delle attività svolte da Auri”.

Allo stato dunque Auri procederà alla riapertura del procedimento ai fini della sola valutazione, da effettuarsi in contraddittorio tra le parti, delle dichiarazioni omesse in sede di gara, alla quale farà seguito il definitivo provvedimento di aggiudicazione, per la cui adozione saranno necessari gli ordinari tempi dei procedimenti di gara.

“In termini generali – affermano da Auri – esprimiamo soddisfazione per il giusto riconoscimento in merito alla bontà del lavoro svolto, ricordando che questa procedura, avviata nel 2015, è stata interessata da tre ricorsi al Tar, da due ricorsi al Consiglio di Stato, oltre che da un procedimento di precontenzioso presso l’Anac, tutti conclusisi in senso favorevole alla Stazione Appaltante. Ciò ha determinato comunque una dilatazione dei tempi e un’oggettiva difficoltà nella conduzione delle operazioni di gara. A questo punto rimane da fare un ultimo passaggio procedurale che sarà affrontato con il massimo rigore formale e sostanziale, rigore formale e sostanziale che ha contraddistinto tutta la procedura, così come riconosciuto dalla sentenza del Consiglio di Stato”.