Sospensione delle ritenute IRPEF per i terremotati

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Con l’entrata in vigore del decreto legge n.8 del 09.02.2017 anche i pensionati e i percettori di ammortizzatori sociali (Naspi, maternità ecc.) residenti nei comuni inseriti nel cratere e soggetti a tassazione, indipendentemente dal domicilio fiscale del sostituto d’imposta, potranno richiedere, dietro presentazione di apposita istanza, la sospensione dell’IRPEF dalla prima rata utile successiva alla data di presentazione della domanda e fino al 30.11.2017. Salvo ulteriori modifiche legislative in sede di conversione, il decreto dispone che la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni avviene entro il 16.12.2017. Non potrà essere comunque effettuato il rimborso di quanto già versato. Quanti vorranno beneficiare di questa sospensione dovranno presentare apposita istanza alle sedi Inps competenti per residenza utilizzando il nuovo modello di domanda scaricabile dal sito dell’INPS, anche a disposizione dei patronati. Si richiama l’attenzione sulla necessità di presentare la specifica documentazione prevista per le diverse casistiche territoriali. Le domande fino ad oggi presentate alle sedi INPS non potranno essere prese in considerazione ma dovranno essere ripresentate, alla luce della nuova normativa, utilizzando il nuovo modello.