Mancata trascrizione dell’atto di nascita: interviene il garante regionale per l’infanzia

1188
Bimbo con due mamme, Corte d'Appello:
   

Sulla vicenda relativa alla mancata trascrizione dell’atto di nascita di un bambino nato all’estero e registrato come figlio di due madri, riceviamo e pubblichiamo l’intervento del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, Maria Pia Serlupini.

“In questi giorni la mancata trascrizione, da parte del Comune di Perugia, dell’atto di nascita di un minore, italiano, nato all’estero e registrato quale figlio di due madri, entrambe cittadine italiane, unite in matrimonio, è stata al centro del dibattito in Umbria e non solo. La richiesta è stata rigettata con la motivazione che la normativa attualmente vigente non consentirebbe la trascrizione di tale atto e che a nulla rilevano le pronunce giurisprudenziali intervenute sul tema. Mi permetto di evidenziare, come impone il mio ruolo istituzionale, che la mancata trascrizione ha determinato, per quel minore, la negazione di basilari diritti fondamentali della persona umana: non avrà una nazionalità, non avrà documenti di identità, non potrà accedere al sistema sanitario, né in Italia né all’estero, non potrà viaggiare. Tutto questo è accaduto nonostante che, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’atto di nascita straniero è assistito per sua natura da una presunzione di legalità e validità (Cass. Sez. Un. n. 2186 del 1985; Cass. n. 1717 del 1981; Cass. civ. n. 2966/1990; n. 8383/1997). Infatti, l’ufficiale di stato civile che sia richiesto di trascrivere l’atto di nascita deve limitarsi a verificare la sua non contrarietà all’ordine pubblico come stabilito tanto dal regolamento di stato civile (art. 18), tanto dalla legge internazionale privato (art. 65). In particolare, l’art. 65 d.i.p. stabilisce che i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone, nonché all’esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità, hanno effetto in Italia quando producono effetti nell’ordinamento dello Stato dove si è formato, purché non siano contrari all’ordine pubblico. Tale precetto è conforme al generale principio di favor filiationis, che opera nel nostro ordinamento attraverso l’articolo 13, comma 3, d.i.p. Il favor filiationis rende contrastanti «con i principi fondamentali che riguardano la persona nel nostro ordinamento le regole che negano giuridicità ad una qualunque specie di filiazione» (Cass. civ. n. 1951 del 1999). Confermativo di questo principio era anche l’articolo 9 della legge 40 del 2004, che faceva comunque salvi gli effetti della filiazione avvenuta mediante il ricorso alla fecondazione eterologa, anche quando questa era vietata prima che fosse ammessa a tutti gli effetti dalla sentenza n. 162 del 2014 della Corte costituzionale”.

“La Cassazione nella sentenza n. 19599 del 2016 ha avuto modo di confermare che la trascrizione di un atto di nascita che riporta due mamme non è contrario all’ordine pubblico, così come – in precedenza – aveva confermato la correttezza dell’ammissione all’adozione in casi particolare (c.d stepchild adoption) di una coppia di donne, riconoscendo la possibilità nel nostro ordinamento di un figlio con due genitori dello stesso sesso (Sent. N. 12962 del 2016). Anche in una recentissima sentenza relativa al diniego di rettificazione di un atto di nascita di un cittadino italiano, formato all’estero, riportante la doppia maternità, la Cassazione ha ribadito che trattandosi di fattispecie effettuata e perfezionata all’estero e certificata dall’atto di stato civile di uno Stato straniero, si deve necessariamente affermare, che la trascrizione richiesta non è contraria all’ordine pubblico internazionale (Sent. N. 14878 del 2017). Infine, l’articolo 23 Reg. C.E. n. 2201 del 2003 stabilisce espressamente che la valutazione dell’ordine pubblico deve effettuarsi, tenendo conto del preminente interesse del minore. Da quanto esposto si evince chiaramente che la legge italiana vigente impone di trascrivere integralmente l’atto di nascita, come anche la giurisprudenza conferma. D’altronde, la giurisprudenza è un formante del diritto e non si può ignorare che il diritto positivo viva attraverso l’interpretazione delle Corti, a cui tutti gli organi della Pubblica amministrazione devono conformarsi nell’applicazione della legge. Le nostre leggi impongono di trascrivere sempre l’atto di nascita formato all’estero di un bambino nato da genitori italiani, perché è un diritto fondamentale del bambino acquisire una cittadinanza, nella specie quella italiana, e tutti gli altri diritti fondamentali, come quello al nome e all’identità personale, garantiti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, dalla convenzione ONU sui diritti dei bambini, dal diritto dell’Unione europea, dalla CEDU e da altre Convenzioni internazionali. Nonostante ciò, non si è dato giusto rilievo al supremo interesse del minore, che come la Corte europea dei diritti umani ha ripetutamente affermato va valutato in concreto, anche da parte della Pubblica amministrazione, assicurando il diritto del minore al riconoscimento ed alla continuità delle relazioni affettive, anche in assenza di vincoli biologici ed adottivi con gli adulti di riferimento, all’interno del nucleo familiare. In conclusione, ritengo che il fatto rappresenti una patente violazione della legge ed abbia già posto in capo alla Pubblica amministrazione una responsabilità risarcitoria rispetto ai danni subiti dal minore e da coloro che ne esercitano legalmente la responsabilità genitoriale”.